Legge 52/1963
Art. 6 — Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della, lettera a) dell'articol…
Art. 6. Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della, lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 si applicano le norme del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di pilota militare. Si applicano, altresi', le disposizioni del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, recante norme per la validita' degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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