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Legge 52/1963

Art. 6 — Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della, lettera a) dell'articol…

ELI /it/legge/1963/01/26/52/art/6parte di Legge 52/1963
Art. 6. Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della, lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 si applicano le norme del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di pilota militare. Si applicano, altresi', le disposizioni del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, recante norme per la validita' degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.

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