Legge 52/1963
Art. 5 — Quando vi sia disponibilita' di posti, il Ministro per la difesa puo' disporre straordinarie ammissioni, medi…
Art. 5. Quando vi sia disponibilita' di posti, il Ministro per la difesa puo' disporre straordinarie ammissioni, mediante concorso per titoli al secondo anno del corso regolare di studenti universitari che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami del primo anno del biennio propedeutico di ingegneria, che non abbiano superato l'eta' di 23 anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso e siano in pos sesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1911, n. 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria, per esercitare la navigazione aerea in qualita' di pilota d'aeroplano. Qualora gli esami superati dagli studenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso non comprendano tutti gli insegnamenti previsti per il primo anno del corso regolare dal piano di studi dell'Accademia, l'ammissione all'Accademia rimane subordinata al superamento presso la stessa di un esame negli insegnamenti mancanti. In caso di insuccesso, subentrano altri studenti nell'ordine della graduatoria del concorso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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