Legge 52/1963
Art. 4 — Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri sono reclutati: a) mediante corsi regolari…
Art. 4. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri sono reclutati: a) mediante corsi regolari dell'Accademia aeronautica, ai quali possono essere ammessi i giovani che siano in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, numero 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualita' di pilota di aeroplano; b) mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e che non abbiano superato alla data del bando l'eta' di trent'anni. Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialita', dei posti messi a concorso e indica le lauree richieste per le varie specialita'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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