Legge 52/1963
Art. 8 — Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autu…
Art. 8. Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'universita' o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal Ministero e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianita' decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale. Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facolta' o del politecnico che, frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia. Coloro che non superino gli esami di cui al primo comma sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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