Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1622/1962Art. 20
Legge 1622/1962

Art. 20 — Fino a quando non saranno emanate nuove norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono richiamate…

ELI /it/legge/1962/11/16/1622/art/20parte di Legge 1622/1962
Art. 20. Fino a quando non saranno emanate nuove norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono richiamate in vigore, per quanto concerne il reclutamento di ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri e nei servizi, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, prorogate dall'articolo unico della legge 22 giugno 1956, n. 701.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1622/1962 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.