Legge 1622/1962
Art. 21 — Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n
Art. 21. Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, le vacanze che si formeranno nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, saranno portate in diminuzione dei soprannumeri suddetti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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