Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1622/1962Art. 21
Legge 1622/1962

Art. 21 — Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n

ELI /it/legge/1962/11/16/1622/art/21parte di Legge 1622/1962
Art. 21. Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, le vacanze che si formeranno nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, saranno portate in diminuzione dei soprannumeri suddetti.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1622/1962 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.