Legge 1622/1962
Art. 19 — Nella prima applicazione della presente legge, ai concorsi per la nomina a sottotenente del ruolo speciale un…
Art. 19. Nella prima applicazione della presente legge, ai concorsi per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare: a) i capitani di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, trattenuti in servizio, che non abbiano superato il 40° anno di eta'; b) i marescialli in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano superato il 15° anno di eta'. Il compimento del limite di eta' va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono indetti i concorsi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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