Legge 1622/1962
Art. 18 — Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo speciale unico delle Armi di fante…
Art. 18. Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1963 sono determinate dopo i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 16 con riferimento alla data del 1 gennaio 1963. Fino a quando non saranno effettuate promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, la Commissione ordinaria di avanzamento di cui all'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 9 della presente legge, si intende legittimamente costituita senza la partecipazione dei due colonnelli dello stesso ruolo speciale unico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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