Legge 1622/1962
Art. 17 — Le eccedenze che, dopo i trasferimenti di cui all'articolo 15, risultassero negli organici dei maggiori, dei …
Art. 17. Le eccedenze che, dopo i trasferimenti di cui all'articolo 15, risultassero negli organici dei maggiori, dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato A alla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Fino al riassorbimento delle suddette eccedenze sono lasciati scoperti altrettanti posti nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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