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Legge 1622/1962

Art. 17 — Le eccedenze che, dopo i trasferimenti di cui all'articolo 15, risultassero negli organici dei maggiori, dei …

ELI /it/legge/1962/11/16/1622/art/17parte di Legge 1622/1962
Art. 17. Le eccedenze che, dopo i trasferimenti di cui all'articolo 15, risultassero negli organici dei maggiori, dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato A alla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Fino al riassorbimento delle suddette eccedenze sono lasciati scoperti altrettanti posti nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico.

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