Legge 1168/1961
Art. 34 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:
Art. 34. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause: 1) perdita della cittadinanza; 2) assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati, esteri; 3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze armate o Corpi di polizia; 4) interdizione giudiziale o inabilitazione; 5) irreperibilita' accertata; 6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalita' dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina; 7) condanna: a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione; b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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