Legge 1168/1961
Art. 33 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che abbia compiuto 15 anni di effettivo servizio sia nella p…
Art. 33. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che abbia compiuto 15 anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio continuativo che in quella di ferma volontaria o di rafferma, puo' far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario del Ministero della difesa-Esercito. L'accertamento se il militare di truppa sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile e' effettuato da una Commissione nominata dal Ministro per la difesa e composta di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente, di un'ufficiale superiore di altra Arma dell'Esercito e di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito con qualifica di direttore di divisione, membri. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande. Perde titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa che abbia raggiunto l'anzianita' di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'articolo 20.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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