Legge 1168/1961
Art. 35 — La perdita del grado e' disposta: a) con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma in s…
Art. 35. La perdita del grado e' disposta: a) con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma in servizio; b) con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo. La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai nn. 1), 5) e 6) dell'articolo 34, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai nn. 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai nn. 4) e 7) dello stesso articolo 34. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 22, la perdita del grado per le cause indicate ai nn. 6) e 7) dell'articolo 34 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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