Open·Parlamento
HomeNormeLegge 512/1961Art. 87
Legge 512/1961

Art. 87 — Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento, determina preliminarmente,…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/87parte di Legge 512/1961
Art. 87. Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento, determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualita' ecclesiastiche, ai servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerenze di guerra.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 512/1961 · fonte Normattiva ↗

← Art. 86 Art. 88 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.