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Legge 512/1961

Art. 86 — I cappellani militari capi che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio, riportando la q…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/86parte di Legge 512/1961
Art. 86. I cappellani militari capi che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio, riportando la qualifica di ottimo almeno nell'ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio di promozione per merito comparativo al grado di primo cappellano militare capo. Alla designazione dei promovibili si procede a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l'ordine di merito in numero corrispondente a quello delle vacanze esistenti alla data dello scrutinio nell'organico dei primi cappellani militari capi. Qualora rimanessero posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma precedente, potranno essere scrutinati per la promozione anche cappellani militari capi che abbiano ottenuto una e non piu' di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.

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