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Legge 512/1961

Art. 85 — I cappellani militari addetti, che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio con qualific…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/85parte di Legge 512/1961
Art. 85. I cappellani militari addetti, che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianita'.

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