Legge 512/1961
Art. 88 — Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato an…
Art. 88. Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 512/1961 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.