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Legge 623/1959

Art. 7 — La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente articolo 5 verranno…

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/7parte di Legge 623/1959
Art. 7. La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente articolo 5 verranno effettuati ad annualita' posticipate il 1 luglio di ogni anno, sulla base di elenchi, contenenti gli estremi dei contratti di mutuo, trasmessi da ciascun Istituto al Ministero dell'industria e del commercio. Per la prima liquidazione - relativa al rateo compreso fra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il successivo 1 luglio - l'Istituto dovra' trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio copia del contratto di mutuo.

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