Legge 623/1959
Art. 6 — Il Comitato di cui al precedente articolo nel formulare le proposte per la concessione dei contributi s'ispir…
Art. 6. Il Comitato di cui al precedente articolo nel formulare le proposte per la concessione dei contributi s'ispirera' ai criteri generali previsti dall'articolo 1 della presente legge con particolare riguardo alle piccole imprese e favorira': a) le zone depresse, riservando ai territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, non meno del 40 per cento del totale dei contributi; b) le imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori; c) le imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli; d) le imprese che, a parita' di capitali investiti, assicurino una maggiore occupazione; e) le imprese che, a parita' di capitali investiti, assicurino un piu' elevato prodotto netto; f) le imprese che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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