Legge 623/1959
Art. 8 — Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti fina…
Art. 8. Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalita' relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonche' dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire, qualunque sia la scadenza. Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, spettano a tutti gli Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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