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Legge 295/1958

Art. 5 — Nell'art

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/5parte di Legge 295/1958
Art. 5. Nell'art. 39, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonche' gli ufficiali di cui all'art. 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo". Nello stesso articolo, al terzo comma e' aggiunto il seguente periodo: "Gli ufficiali compresi nelle aliquote in qualita' di idonei e non iscritti in quadro sono valutati per l'avanzamento in tale qualita' anche se, posteriormente alla data di determinazione dell'aliquota e prima che la valutazione abbia termine, essi siano collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 48".

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