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Legge 295/1958

Art. 6 — Nell'art

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/6parte di Legge 295/1958
Art. 6. Nell'art. 48, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono nuovamente valutati dopo il loro collocamento in soprannumero; a tal fine, sono compresi nell'aliquota di ruolo che viene stabilita dal Ministro nell'anno successivo a tale collocamento. Qualora dichiarati non idonei oppure idonei ma non iscritti in quadro, gli ufficiali anzidetti sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati. Ove, nei casi previsti dall'art. 31, non si faccia luogo alla formazione del quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno, sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro stesso".

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