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Legge 295/1958

Art. 4 — Nell'art

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/4parte di Legge 295/1958
Art. 4. Nell'art. 29, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non e' piu' valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, e' collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione della aliquota di valutazioni nella quale era compreso".

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