Legge 295/1958
Art. 25 — Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo navigant…
Art. 25. Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri - categoria ingegneri - al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'art. 169 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono prorogati di due anni a partire dalla loro scadenza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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