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Legge 295/1958

Art. 26 — Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' ridotta di due mesi la du…

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/26parte di Legge 295/1958
Art. 26. Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' ridotta di due mesi la durata dei periodi minimi di comando, quale stabilita per gli ufficiali dell'Esercito nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

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