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Legge 295/1958

Art. 24 — Gli ufficiali della Marina a disposizione collocati in tale posizione prima della data di entrata in vigore d…

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/24parte di Legge 295/1958
Art. 24. Gli ufficiali della Marina a disposizione collocati in tale posizione prima della data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e non valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, sono tutti valutati e, qualora dichiarati idonei, promossi ad anzianita' al grado superiore a quello col quale furono collocati "a disposizione", dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

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