Legge 295/1958
Art. 15 — Nell'art
Art. 15. Nell'art. 159, e' aggiunto il seguente comma: "Per gli ufficiali dei ruoli speciali nominati tali con i concorsi straordinari previsti dall'art. 31 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e' considerato valido, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello o capitano e nel limite massimo di due anni, il periodo di permanenza nel grado, superiore a quello minimo prescritto dallo stesso art. 31 per l'ammissione ai concorsi anzidetti, compiuto nel grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento. Agli stessi fini e per non oltre la meta' della durata prescritta dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, e' considerato valido il periodo di imbarco compiuto nello stesso grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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