Legge 295/1958
Art. 14 — Nell'art
Art. 14. Nell'art. 152 il primo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: Gli ufficiali dell'Esercito gia' appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi fino al grado di colonnello. "Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza minima, nel grado: tenente colonnello: cinque anni; maggiore: otto anni; capitano: dieci anni".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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