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Legge 295/1958

Art. 13 — Nell'art

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/13parte di Legge 295/1958
Art. 13. Nell'art. 144, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per i tenenti colonnelli e per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito i corsi stessi non sono richiesti fino al 31 dicembre 1960".

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