Legge 295/1958
Art. 13 — Nell'art
Art. 13. Nell'art. 144, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per i tenenti colonnelli e per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito i corsi stessi non sono richiesti fino al 31 dicembre 1960".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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