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Legge 295/1958

Art. 16 — Nell'art

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/16parte di Legge 295/1958
Art. 16. Nell'art. 170, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente "fino alla data del 31 dicembre 1958, per i capitani del servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico, categoria, ingegneri e categoria geofisici, non e' richiesto il superamento degli esami prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento".

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