Legge 295/1958
Art. 16 — Nell'art
Art. 16. Nell'art. 170, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente "fino alla data del 31 dicembre 1958, per i capitani del servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico, categoria, ingegneri e categoria geofisici, non e' richiesto il superamento degli esami prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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