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Legge 1423/1956

Art. 7 — Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art

ELI /it/legge/1956/12/27/1423/art/7parte di Legge 1423/1956
Art. 7. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 e' comunicato al questore per l'esecuzione. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

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