Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1423/1956Art. 6
Legge 1423/1956

Art. 6 — Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il presidente del trib…

ELI /it/legge/1956/12/27/1423/art/6parte di Legge 1423/1956
Art. 6. Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'art. 4, secondo comma, puo', ove sussistano motivi di particolare gravita', disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta, sotto custodia in un carcere giudiziario, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Inserisce · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1423/1956 · fonte Normattiva ↗

← Art. 5 Art. 7 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.