Legge 1423/1956
Art. 6 — Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il presidente del trib…
Art. 6. Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'art. 4, secondo comma, puo', ove sussistano motivi di particolare gravita', disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta, sotto custodia in un carcere giudiziario, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Inserisce · 1
- L. 152/05 — Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.autoritativoha disposto (con l'art. 21) l'introduzione di un comma all'art. 6.
Modifica · 1
- L. 327/08 — Norme in materia di misure di prevenzione personali.autoritativoha disposto (con l'art. 7) la modifica dell'art. 6.
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