Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1423/1956Art. 5
Legge 1423/1956

Art. 5 — Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art

ELI /it/legge/1956/12/27/1423/art/5parte di Legge 1423/1956
Art. 5. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita' di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresi', di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' presto di una data ora senza comprovata necessita' e, comunque, senza averne data tempestiva notizia alla autorita' locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni. Inoltre, puo' imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, o in una o piu' province. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune, puo' essere, inoltre, prescritto: 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza; 2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. Alle persone di cui al comma precedente e' consegnata una carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1423/1956 · fonte Normattiva ↗

← Art. 4 Art. 6 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.