Legge 1423/1956
Art. 8 — I provvedimenti di assegnazione al confine emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, …
Art. 8. I provvedimenti di assegnazione al confine emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'autorita' giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa. All'uopo, il questore trasmette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al presidente del tribunale, il quale provvede ai sensi dell'art. 4. Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il questore ne da' notizia all'interessato entro i quindici giorni successivi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1423/1956 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.