Legge 1423/1956
Art. 2 — Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubb…
Art. 2. Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita' e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate. Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 327/08 — Norme in materia di misure di prevenzione personali.autoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 2, comma 1.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1423/1956 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.