Legge 1423/1956
Art. 1 — Possono essere diffidati dal questore:
Art. 1. Possono essere diffidati dal questore: 1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro; 2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti; 3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere; 4) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolare dolosamente l'uso; 5) coloro che svolgono abitualmente altre attivita' contrarie alla morale pubblica e al buon costume. Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si fara' luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 327/08 — Norme in materia di misure di prevenzione personali.autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1.
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