Legge 1423/1956
Art. 3 — Alle persone indicate nell'art
Art. 3. Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita', puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province. Nei casi di particolare pericolosita', puo' essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- L. 327/08 — Norme in materia di misure di prevenzione personali.autoritativoha disposto (ocn l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 1; (con l'art. 4, comma 2) la modifica dell'art. 3, comma 3; (con l'art. 4, comma 3) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 3.
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