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Legge 1423/1956

Art. 3 — Alle persone indicate nell'art

ELI /it/legge/1956/12/27/1423/art/3parte di Legge 1423/1956
Art. 3. Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita', puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province. Nei casi di particolare pericolosita', puo' essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.

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