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Legge 1137/1955

Art. 64 — L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/64parte di Legge 1137/1955
Art. 64. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonche' del Servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano gia' superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita', e, se idoneo, e' promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dai servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

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