Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 65
Legge 1137/1955

Art. 65 — Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto dei Ministro, il nuovo…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/65parte di Legge 1137/1955
Art. 65. Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto dei Ministro, il nuovo ordine di anzianita' in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine dei primo e del secondo anno del corso di applicazione. I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'art. 64.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Inserisce · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 64 Art. 66 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.