Legge 1137/1955
Art. 63 — L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'
Art. 63. L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'. Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. Il tenente che non superi il corso prescritto ai fini dell'avanzamento e' ammesso a ripetere il corso; se ancora non lo superi, in deroga all'art. 41 l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 63.
Modifica · 2
- L. 1622/11 — Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esautoritativoha disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 63, comma 1.
- L. 626/12 — Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli specautoritativoha disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 63, comma 1.
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