Legge 1137/1955
Art. 43 — L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore
Art. 43. L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore. La promozione a generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti e' effettuata previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'ufficiale, per il quale il Consiglio dei Ministri deliberi che non sia promosso, e tolto dal quadro di avanzamento e collocato a disposizione dalla data della deliberazione. All'ufficiale promosso e' attribuita nel nuovo grado anzianita' corrispondente alla data della vacanza. La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale e' promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 43.
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