Legge 1137/1955
Art. 44 — Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo; c) i tra…
Art. 44. Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b), c), d), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo o del collocamento in soprannumero agli organici: le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera e) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 44.
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