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Legge 1137/1955

Art. 44 — Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo; c) i tra…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/44parte di Legge 1137/1955
Art. 44. Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b), c), d), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo o del collocamento in soprannumero agli organici: le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera e) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

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