Legge 1137/1955
Art. 42 — L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento puo' presentare domanda di rinuncia al…
Art. 42. L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento puo' presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda puo' anche non essere motivata. Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze del servizio. L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 42.
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