Legge 1137/1955
Art. 41 — L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia …
Art. 41. L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 41.
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