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Legge 1137/1955

Art. 40 — L'ufficiale di grado superiore a tenente o grado corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di comando…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/40parte di Legge 1137/1955
Art. 40. L'ufficiale di grado superiore a tenente o grado corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perche' non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La determinazione del Ministro e' adottata previo parere conforme della competente Commissione di avanzamento.

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