Legge 1137/1955
Art. 40 — L'ufficiale di grado superiore a tenente o grado corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di comando…
Art. 40. L'ufficiale di grado superiore a tenente o grado corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perche' non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La determinazione del Ministro e' adottata previo parere conforme della competente Commissione di avanzamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 40.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.