Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 143
Legge 1137/1955

Art. 143 — I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 19…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/143parte di Legge 1137/1955
Art. 143. I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento di periodi di comando. I periodi di comando compiuti dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima, stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1957; in sostituzione dei periodi minimi di coniando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1957 non sono richiesti, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118. Le disposizioni dei commi precedenti continueranno ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1957 nei confronti degli ufficiali, appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, che, giudicati idonei, non consegnano la promozione entro l'anno 1958. I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38 e 109 sono richiesti per la meta' nei riguardi dei tenenti colonnelli di amministrazione e dei capitani commissari e di amministrazione dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 10 gennaio 1958 al 31 dicembre 1959. Tale disposizione continuera' ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1959 nei confronti dei capitani che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1960.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 142 Art. 144 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.