Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 144
Legge 1137/1955

Art. 144 — Per i tenenti colonnelli, per i capitani e per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito non s…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/144parte di Legge 1137/1955
Art. 144. Per i tenenti colonnelli, per i capitani e per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957 i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. La disposizione di cui al precedente comma continuera' ad avere applicazione anche oltre la data predetta nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguano la promozione entro l'anno 1958. Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge, siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera ai sensi dell'art. 69, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado piu' anziani non destinati a frequentare i corsi.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 143 Art. 145 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.