Legge 1137/1955
Art. 142 — Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Esercito, anteriormente alla data di entrata in vigore della presen…
Art. 142. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Esercito, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di comando prescritti ai fini dell'avanzamento dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, e' computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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