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Legge 1137/1955

Art. 141 — Gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti a gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianit…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/141parte di Legge 1137/1955
Art. 141. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti a gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita', fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti dalle leggi 24 dicembre 1951, n. 1638, 5 luglio 1952, n. 989, e 18 dicembre 1952, n. 2386, per i gradi rispettivamente superiori, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge e, se dei ruoli speciali della Marina e dell'Aeronautica, la seguente permanenza minima: Ruoli speciali della Marina: sottotenente di vascello e tenente.................. 5 anni capitano di corvetta e maggiore del Corpo del genio navale..................................................... 3 " maggiore dei Corpi delle armi navali, di commissa-- riato e delle Capitanerie di porto......................... 5 " Ruolo naviganti speciale della Aeronautica: tenente............................................. 5 anni maggiore............................................ 5 " Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai sottotenenti di vascello e ai tenenti dei ruoli speciali della Marina che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 31. quarto comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386. In deroga al disposto del primo comma la permanenza minima nel grado per i tenenti dell'Esercito e' di quattro anni.

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