Legge 1137/1955
Art. 135 — In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei es…
Art. 135. In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilita' di ufficiali comunque sprovvisti di impiego possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che, nel proprio grado, abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che sia destinato ad unita', enti, reparti impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni. Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate quando venga meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilita'. L'ufficiale cui siano conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennita' di tale grado ed e' considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore e' valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le finzioni, quando sia stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati all'art. 38.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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