Legge 1137/1955
Art. 136 — L'ufficiale compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare mentre e' temporaneamente non idoneo …
Art. 136. L'ufficiale compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare mentre e' temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidita' riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, e' ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneita' fisica, anche quando, in conseguenza delle cause predette, non abbia potuto compiere i periodi di coniando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'art. 123 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'art. 127, secondo comma. Se idoneo all'avanzamento l'ufficiale puo' conseguire la promozione a suo turno. Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale che, riacquistata l'idoneita' fisica, non abbia compiuto i periodi anzidetti per non idoneita' temporanea dovuta ad una delle cause di cui al comma precedente. Qualora, per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente dei periodo di servizio, le autorita' competenti ritengano di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando l'ufficiale, riacquistata l'idoneita' fisica, abbia compiuto i periodi stessi. All'ufficiale si applica il disposto dell'art. 52. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra, purche' l'ufficiale sia stato compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare durante il tempo di guerra. Per l'ufficiale di complemento pero', agli effetti dell'applicazione del terzo comma del presente articolo, e' sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'art. 113, se piu' favorevoli.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.